PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Diritto alla salute psicologica).

      1. Lo Stato assicura a tutti i cittadini il diritto alla salute psicologica, consentendo loro l'accesso ai servizi di prevenzione e di cura pubblici o privati convenzionati di psicoterapia.

Art. 2.
(Accesso ai servizi di psicoterapia).

      1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie del Servizio sanitario nazionale (SSN) assicurano l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici o privati convenzionati di psicoterapia.
      2. Le richieste di accesso ai servizi di psicoterapia di cui al comma 1 sono presentate dal singolo cittadino o dai servizi pubblici sanitari o socio-sanitari delle regioni e dei comuni. Qualora si tratti di minore, la richiesta può essere fatta solo con il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, sentito il servizio sanitario o socio-sanitario competente.
      3. Le richieste presentate ai sensi del comma 2 sono valutate dal servizio pubblico sanitario o socio-sanitario competente, previa verifica della relativa diagnosi specialistica effettuata da uno psicologo o da un medico psichiatra.
      4. Ai fini della diagnosi di cui al comma 3 sono riconosciute tutte le condizioni di disagio e di disturbo psicologico che la letteratura scientifica in materia riconosce trattabili mediante tecniche psicoterapeutiche.
      5. Ogni paziente, la cui richiesta di accesso ai servizi di psicoterapia è stata

 

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valutata e accolta ai sensi del presente articolo, può avvalersi, oltre che dei centri di psicoterapia, anche di singoli professionisti o delle associazioni di professionisti scelti tra i nominativi iscritti in un apposito elenco di specialisti convenzionati, che è reso disponibile al pubblico presso tutti i servizi di psicoterapia del SSN.

Art. 3.
(Criteri per l'accreditamento).

      1. I servizi di psicoterapia convenzionati previsti dalla presente legge sono erogati da singoli professionisti o da associazioni di professionisti accreditati, che devono possedere i seguenti requisiti:

          a) quanto ai singoli professionisti:

              1) iscrizione all'ordine degli psicologi o all'ordine dei medici chirurghi;

              2) annotazione, negli albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;

              3) assenza di rapporti di lavoro dipendente del professionista con le strutture del SSN;

          b) quanto alle associazioni di professionisti:

              1) finalità di prevenzione secondaria e terziaria nello statuto;

              2) avere almeno un membro psicoterapeuta che risponde ai requisiti di cui alla lettera a);

          c) quanto alle strutture utilizzate dai singoli professionisti o dalle associazioni di professionisti:

              1) gli studi devono possedere i requisiti minimi di qualificazione per

 

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l'erogazione di un servizio socio-sanitario stabiliti dalla regione competente;

              2) gli studi devono essere in possesso dell'autorizzazione e delle concessioni del comune e dell'azienda sanitaria locale competenti, ove richieste, relative alla verifica di compatibilità del servizio socio-sanitario previste dalla regione competente.

      2. Ai fini dell'accreditamento di cui al comma 1 i singoli professionisti e le associazioni di professionisti sono, altresì, tenuti a:

          a) documentare il ricorso a supervisioni cliniche, individuali o di gruppo, effettuate da professionisti supervisori psicoterapeuti che siano di comprovata e documentabile esperienza in ambiti clinici specifici, iscritti come psicoterapeuti da almeno cinque anni negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi e iscritti nell'elenco appositamente istituito dagli ordini regionali e provinciali degli psicologi e dei medici chirurghi. Ai fini della presente lettera sono considerate valide le supervisioni effettuate da professionisti psicoterapeuti aventi gli stessi requisiti, a condizione che tra essi sia presente almeno un supervisore con i requisiti previsti dalla presente lettera;

          b) documentare, mediante relazioni almeno trimestrali, l'andamento del trattamento e la sua valutazione al servizio di psicoterapia che ha convalidato la richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 2;

          c) essere in regola con la normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). A tale scopo, le supervisioni effettuate ai sensi della lettera a) valgono ai fini dell'attribuzione del punteggio ECM.

      3. L'accreditamento per i servizi di psicoterapia previsti dalla presente legge è riconosciuto, inoltre, alle strutture private che si configurano come centro di psico

 

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terapia, in cui operano professionisti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera a).

Art. 4.
(Costi dei servizi di psicoterapia).

      1. I servizi di psicoterapia svolti presso i centri di psicoterapia, i singoli professionisti e le associazioni di professionisti accreditati ai sensi dell'articolo 3 della presente legge rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e possono essere prescritti singolarmente o per cicli. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni pagando l'importo indicato nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali ammesse per il SSN, di cui al decreto del Ministro della salute 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettuano il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.
      2. La remunerazione e il rimborso dei centri di psicoterapia e dei singoli professionisti accreditati sono definiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli ordini professionali, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comunque in misura non superiore al minimo delle tariffe indicate dagli ordini professionali.
      3. Le certificazioni valide ai fini dell'astensione dal lavoro relative ai pazienti che usufruiscono dei servizi di psicoterapia ai sensi della presente legge possono essere rilasciate, oltre che dai professionisti dipendenti del SSN, anche dal singolo professionista convenzionato che presta il servizio.

 

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Art. 5.
(Verifica, monitoraggio e controllo qualitativo dei servizi di psicoterapia).

      1. La verifica, il monitoraggio e il controllo della qualità dei servizi di psicoterapia sono garantiti dai servizi pubblici sanitari o socio-sanitari di cui all'articolo 2, comma 2.
      2. Ogni servizio pubblico di cui al comma 1 è tenuto a esaminare le relazioni ad esso trasmesse ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), dal singolo professionista o dall'associazione di professionisti accreditati, al fine di verificare, monitorare e valutare il trattamento psicoterapeutico.
      3. Ogni singolo professionista, in collaborazione con ciascun servizio di cui all'articolo 2, comma 2, è tenuto a effettuare periodiche valutazioni di processo e di esito secondo i più aggiornati criteri in materia. A tale fine, il professionista e il servizio sono tenuti a stabilire periodici contatti.
      4. Le regioni, le aziende sanitarie locali, i comuni, gli ordini professionali, le associazioni scientifiche nonché gli organismi ministeriali costituiti in materia possono, d'intesa tra loro, provvedere all'istituzione di un apposito organismo indipendente con funzioni di osservatorio permanente sui dati dei servizi di psicoterapia raccolti ai sensi del presente articolo.

Art. 6.
(Revoca dell'accreditamento).

      1. I servizi pubblici sanitari e socio-sanitari di cui all'articolo 2, comma 2, competenti per territorio possono sospendere o revocare l'accreditamento riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 in caso di violazioni alle disposizioni della presente legge o dei codici deontologici nonché a seguito della segnalazione di provvedimenti disciplinari a carico di singoli proessionisti

 

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disposti dai competenti ordini professionali provinciali e regionali.

Art. 7.
(Attività di tirocinio).

      1. I presìdi delle aziende sanitarie locali, i servizi sociali e psico-sociali delle pubbliche amministrazioni, le strutture private accreditate o, nei casi in cui il sistema di accreditamento previsto dall'articolo 3 della presente legge non sia attivo, convenzionate con il SSN, che svolgono attività di tipo psicoterapeutico, ai sensi della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni, provvedono, nei limiti delle loro possibilità, all'organizzazione dei tirocini su richiesta delle scuole di specializzazione in psicoterapia universitarie o riconosciute dal Ministero dell'università e della ricerca, con le quali stipulano apposite convenzioni, definendo il monte ore e il numero degli allievi da ospitare. Le attività di tirocinio svolte dagli allievi delle scuole di psicoterapia sono soggette a supervisione da parte dei professionisti del servizio pubblico sanitario o socio-sanitario in possesso di specifiche competenze psicoterapeutiche.

Art. 8.
(Copertura finanziaria).

      1. Alla copertura dei maggiori oneri di competenza pubblica derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, valutati, a decorrere dall'anno 2007, in 250 milioni di euro annui, si provvede mediante proporzionale aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui, mediante proporzionale aumento della tassa sull'alcol e sulle bevande alcoliche previste dall'allegato I al testo unico di cui al decreto

 

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legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, tale da assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui, nonché mediante utilizzo di una quota dei proventi delle lotterie nazionali pari a 100 milioni di euro annui.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.